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Articolo n° 1
Con Specifico Riferimento Agli Art. 7 e 45 Del Citato D.L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22, Si Intendono Per "Rifiuti Speciali Sanitari Pericolosi" I Rifiuti Prodotti Nello Studio Non Assimilabili Per Qualità Ai Rifiuti Urbani, e Rappresentati Dai Rifiuti Provenienti Dalle Sale Di Medicazione E Dai Laboratori, Nonchè Dai Rifiuti, Che A Giudizio Dei Competenti responsabili Sanitari Dello Studio, Presentano Comunque Grave Pericolo Per La Salute Pubblica, D'Ora In Avanti Denominati Più Brevemente Rifiuti Speciali.
Articolo n° 2
La Ditta Si Impegna A Fornire I Mezzi Per La Raccolta Dei Rifiuti Speciali Sanitari Pericolosi Di Cui Al Successivo Articolo 2 E Ad Assicurarne Con Proprio Personale E Propri Veicoli Il Trasporto Nei Luoghi In Cui Vengono Prodotti Dagli Impianti Di Smaltimento Nel Rispetto Delle Disposizioni Di Cui Al Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 E Alle Norme Ivi Espressamente Richiamate.
Le Operazione Sopra Indicate Saranno Effettuate Evitando Ogni Danno Alla Incolumità, Al Benessere E Alla Sicurezza Della Collettività E Dei Singoli, E Garantendo Il Rispetto Delle Esigenze Igienico-Sanitarie, Così Da Prevenire L'insorgere Di Ogni Rischio Di Inquinamento Dell'Aria, Dell'Acqua, Del Suolo E Del Sottosuolo. |